Art. 15.
(Domanda di asilo presentata al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione).

      1. Qualora la domanda di asilo sia presentata al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione, egli trasmette la domanda alla polizia di frontiera del primo scalo nel territorio della Repubblica, che procede con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1. Qualora si tratti di vettore marittimo diretto verso un

 

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porto all'estero, il comandante trasmette la domanda di rappresentanza diplomatica italiana presso lo Stato di primo scalo, che procede, ove possibile, con le modalità di cui all'articolo 14. L'audizione del richiedente da parte del funzionario consolare può essere fatta sulla nave.
      2. La Commissione nazionale, in via d'urgenza, può chiedere al comandante della nave di ospitare il richiedente a bordo fino all'arrivo in un porto italiano quando ritiene che sussistano gli elementi di cui all'articolo 14, comma 3.